Entrato in vigore a fine 2024, il Carbon Removal Certification Framework (CRCF) è il nuovo quadro normativo volontario per la certificazione degli assorbimenti di carbonio nell’UE.
Il CRCF non offre opportunità solo a chi vuole valorizzare le proprie attività di assorbimento generando unità certificate. Apre anche la strada a organizzazioni che intendono candidarsi come sistemi di certificazione riconosciuti dalla Commissione Europea, e a soggetti tecnici che vogliono condurre audit per verificare la conformità dei progetti ai criteri del framework.
Le prime certificazioni sono attese tra fine 2026 e inizio 2027: conoscere già oggi il funzionamento del CRCF e i ruoli coinvolti è il punto di partenza per chiunque voglia farne parte.
Il gestore: il soggetto che conduce l'attività di assorbimento
Nel quadro del CRCF, il gestore è il soggetto che gestisce o controlla un’attività di assorbimento di carbonio. Può essere una persona fisica o giuridica, oppure un ente pubblico.
Per aderire al CRCF, il primo passo è scegliere un sistema di certificazione riconosciuto dalla Commissione Europea.
Prima dell’avvio dell’attività, il gestore deve presentare due documenti essenziali. Il piano di attività descrive l’attività prevista, il contesto, le pratiche o tecnologie utilizzate e i risultati attesi in termini di assorbimento. Il piano di monitoraggio, invece, chiarisce come verranno raccolti i dati, con quali indicatori e con quale frequenza, per stimare in modo credibile il beneficio climatico generato.
Una volta validati i piani, il gestore applica quanto previsto nei piani e produce periodicamente report di monitoraggio che riportano il beneficio climatico effettivamente generato. Sono questi documenti che, una volta verificati, costituiscono la base per il rilascio del certificato di conformità e delle unità certificate.
Al termine del periodo di attività, se la metodologia di certificazione lo prevede, il gestore continua a monitorare lo stoccaggio del carbonio per il tempo stabilito e presenta un report di monitoraggio. L'obiettivo non è più misurare gli assorbimenti ma verificare che il carbonio resti stoccato e che i rischi di inversione siano gestiti.
Il sistema di certificazione: lo schema che supervisiona il processo di certificazione
Il sistema di certificazione è lo schema – pubblico o privato – che gestisce, coordina e controlla l’intero processo di certificazione.
Per poter operare, deve essere formalmente riconosciuto dalla Commissione europea, che nel 2026 aprirà il primo bando a questo scopo. Potranno candidarsi sia schemi attivi nel mercato volontario del carbonio sia schemi operativi nell'ambito di altre normative europee, come la Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) o il regolamento sull'agricoltura biologica, valorizzando competenze già consolidate.
Ogni sistema di certificazione ha il compito di garantire che vengano applicate le metodologie di certificazione previste e assicura che i 4 criteri di qualità del CRCF (quantificazione, addizionalità, stoccaggio nel lungo periodo e sostenibilità) siano rispettati. Inoltre nomina, forma e supervisiona gli organismi di certificazione che svolgono le verifiche indipendenti sulle singole attività.
Il sistema di certificazione gestisce il proprio registro, assicurando la pubblicazione dei documenti rilevanti del processo (piani di attività, relazioni di verifica, certificati di conformità) e la tracciabilità delle unità certificate rilasciate. Questa responsabilità resterà in capo ai singoli sistemi fino all'entrata in operatività del registro europeo centralizzato, prevista nel 2028.
L'organismo di certificazione: il verificatore indipendente
L'organismo di certificazione è il soggetto responsabile della validazione e verifica tecnica. Si tratta di un ente indipendente, accreditato da un organismo nazionale di accreditamento oppure riconosciuto da un'autorità nazionale competente.
Il suo compito principale è verificare la conformità dell'attività del gestore rispetto ai criteri di qualità stabiliti dal CRCF e produrre i relativi report di audit e certificati di conformità. Opera sotto la supervisione del sistema di certificazione.
La Commissione ha espresso l’intenzione di agevolare l’adesione al CRCF degli organismi già attivi nell’ambito dell’EU Emissions Trading System e della Direttiva sulle Energie Rinnovabili, valorizzando le competenze tecniche e le procedure di controllo già consolidate in quei contesti normativi.
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CRCF: gli attori chiave del framework europeo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio